La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato che il regolamento condominiale non può prevedere l'attribuzione definitiva a singoli appartamenti dei posti auto nel cortile, a discapito degli esercizi commerciali presenti nello stabile. Pertanto, il posto auto nel condominio deve essere a rotazione e non può esserci assegnazione a tempo indeterminato, se non in presenza di specifici requisiti.
La questione è emersa a seguito del ricorso presentato dal titolare di un'attività commerciale al quale gli era stata esclusa la possibilità di usufruire del parcheggio condominiale a favore dei proprietari delle abitazioni ricomprese nello stabile. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha quindi affermato che nessun regolamento condominiale può prevedere l'assegnazione in maniera definitiva e in via esclusiva del posto auto all'interno dell'area condominiale.
Questo perché una tale assegnazione parziale sottrae ad alcuni condomini l’utilizzazione del bene a tutti comune, in contrasto con l’articolo 1117 del Codice Civile secondo cui “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, inclusi i cortili e le aree destinate a parcheggio”. Ma non solo: la distribuzione a tempo indeterminato dei posti auto crea i presupposti per l’acquisto, da parte del condomino assegnatario, della relativa proprietà a titolo di usucapione, attraverso l’esercizio del possesso esclusivo dell’area.
L'unica eccezione a tale principio è rappresentato dalla circostanza per cui l'unanimità dei condomini determini la distribuzione degli spazi in forma contrattuale.
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